Le penali non sono applicabili, ed è inutile cambiar loro nome in Recesso Anticipato, Costi Di Disattivazione, Conguaglio Babylon Mobile, sono impugnabili. In un modo o nell’altro, per quanto ci si sforzi di camuffarle riusciremo sempre a dimostrare la pertinenza del vincolo e pertanto il tentativo coercitivo di far valere una clausola temporale sui contratti di telefonia, annullata dall’Art. 3, comma 3 del decreto Bersani.
Art. 3, comma 3.
I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta’ del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta’ degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia’ stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
Lo dimostra l’ultimo protocollo del Co.Re.Com Piemonte UG/443210/2021 che abbiamo portato a conclusione nella giornata del 28 Settembre 2021. La materia del ricorso era rappresentata da una penale di circa 1200€ su 5 Sim utilizzate dal cliente.
Le “penali” ribattezzate in Conguaglio babylon Mobile e Conguaglio Vodafone Drive sono state cancellate nonostante i tentativi di farle passare come dovute.